In Italia, l’idea di una possibile applicazione della psicologia al traffico è comparsa soltanto pochi anni fa. All’inizio degli anni 90 vi furono sostanzialmente due eventi che contribuirono all’avvicinamento di queste due competenze: l’entrata in vigore della legge 56/89, che disciplinava la professione dello psicologo, e l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (DPR nr. 285) nel 1993. Tuttavia, il peso che nel nuovo Codice della Strada viene dato alla dimensione psichica del conducente è ben poco, rispetto a quanto avviene in altri paesi europei che hanno una lunga tradizione in questo ambito.
L’obiettivo di questo articolo è quello di comparare il sistema italiano a quello svizzero rispetto alla valutazione psico-diagnostica per il rilascio e il rinnovo della patente di guida.
L’articolo 119 del Codice della Strada, che tratta i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, ci insegna che non può conseguire patente di guida “chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica […] tale da impedire di condurre con sicurezza i veicoli a motore”. Bene dunque, abbiamo tracciato la nostra linea di demarcazione tra chi è affetto da malattia fisica o psichica e chi non lo è. Ai primi non diamo la patente, ai secondi sì. Adesso, a chi spetta fare da spartiacque? Il comma 2 dell’articolo 119 ci viene subito in aiuto, spiegandoci che “l’accertamento dei requisiti fisici e psichici […] è effettuato dall’ufficio della Unità sanitaria locale territorialmente competente”. Perfetto, ci manca soltanto qualche istruzione circa i metodi che dovremmo usare per rilevare la “malattia psichica”, come impropriamente è chiamata dal Codice, ed il gioco è fatto. Quindi, come facciamo a riconoscere chi è affetto da malattia fisica o psichica da chi non lo è, per scegliere da che parte della linea metterlo? Scorriamo l’articolo 119 del C.d.S. e troviamo un riferimento al diabete al comma 2-bis; al comma 3 ci viene spiegato che la certificazione di “sanità” fisica e mentale di cui al comma 2 ha validità di mesi tre; il comma 4 parla dei casi in cui viene istituita una Commissione medica locale per la valutazione del candidato; il 5 ci spiega che è possibile opporre ricorso al giudizio di questa Commissione; il comma 6 ci racconta dei provvedimenti di sospensione, mentre il 7 del parere sui ricorsi. Il comma 8, finalmente, ci dice qualcosa che ci può interessare, anche se non è quello che cercavamo: “Nel regolamento di esecuzione [art. 324 del DPR 619/196], sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; […]”. Interessante, ma questo ci può aiutare per capire a chi possiamo o meno rilasciare la patente di guida, e ancora non ci è stato detto niente sui metodi da usare per rilevare la “malattia psichica”. Andiamo comunque avanti fiduciosi. Comma 9: “I medici di cui al comma 2 […] possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale”. Bene, siamo sulla strada giusta. I medici dell’Unità sanitaria locale, possono richiedere una speciale valutazione psico-diagnostica ad opera di uno psicologo abilitato, qualora lo ritengano opportuno.
Vediamo adesso cosa accade in Svizzera, dove la Psicologia del traffico si è integrata nelle strutture decisionali ed esecutive federali.
Nell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli dell’ Ufficio Federale Svizzero, all’art. 11b leggiamo che “L’autorità d’ammissione esamina se sono adempiuti i requisiti per l’ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre […] o di un permesso per il trasporto professionale di persone […]. Essa […] invita il richiedente a sottoporsi a una visita di psicologia del traffico oppure psichiatrica presso un istituto specialistico da essa designato, qualora nutra dubbi circa l’attitudine caratteriale o psichica a condurre veicoli a motore”.
Con sorpresa, notiamo che la dicitura dell’art. 11b dell’Ordinanza svizzera è molto simile a quella del comma 9 dell’art. 119 del Codice italiano. Possiamo dunque ritenerci all’avanguardia come il popolo svizzero in materia di psicologia del traffico? Nemmeno lontanamente, perché, sebbene i due articoli appaiano simili, questi presentano una differenza sostanziale nella terminologia: il Codice italiano parla di “psicologo abilitato alla professione”, l’Ordinanza svizzera di “psicologo del traffico”. Sfortunatamente la differenza non si limita alla sola terminologia. È l’aria che si respira che è diversa, sono gli intenti e la conoscenza che stanno dietro la terminologia che fanno la differenza. Gli ambiti della psicologia del traffico sono molti, dall’attività diagnostica in ambito di trasporti alla riabilitazione dei conducenti, dall’educazione stradale all’ergonomia, dalle perizie allo sviluppo di interventi e per poter operare attivamente in questo campo in maniera adeguata è necessaria dunque una debita formazione. Attualmente, uno psicologo italiano, dopo la laurea (che ad oggi non comprende un insegnamento di psicologia del traffico) e dopo un anno di tirocinio, può sostenere l’esame di stato e risultare abilitato alla professione di psicologo. Ed è lo stesso psicologo che può essere chiamato ad una valutazione psico-diagnostica di un conducente da parte dell’Ufficio sanitario locale italiano, pur non avendo specifica preparazione in materia di psicologia del traffico. La sensazione che abbiamo è quella dell’improvvisazione, del voler mettere una toppa nel punto in cui la stoffa si sbrana, e non del voler tessere una stoffa più resistente. Le piccole conquiste del Codice della Strada sono sicuramente importanti, ma non sufficienti. È necessario un cambiamento radicale nella concezione del traffico che deve enfatizzare la componente preventiva più che quella riparatoria. Ma, a malincuore, crediamo di essere ancora molto lontani da tutto questo. Lo dimostra il fatto che nemmeno con l’entrata in vigore della patente a punti è stato previsto lo psicologo del traffico.
Dobbiamo ammetterlo, abbiamo perso un altro treno…