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Professioni

Il Danno Esistenziale esiste ancora

La Sentenza della Suprema corte di Cassazione – a Sezioni unite civili-, n. 26972 , 11 Novembre 2008, ha causato in moltissimi Professionisti forti dubbi in relazione alle possibilità riconoscitive dei risarcimenti derivati da una molteplicità di ‘danni’ causati alle persone, in particolare di quelli di natura ‘non patrimoniale’, tra i quali rientra il cosiddetto ‘danno esistenziale’. Evito, in questa sede, di fornirne una definizione, poiché sono convinto che i Lettori sappiano di cosa si tratta, in quanto specialisti della Materia Giuridica.
Come Psicologo esperto nella valutazione e nella quantificazione dei danni derivati da stress occupazionale, da lutto, da patologie neuropsicologiche e da quanto attiene alla sfera comportamentale, sono stato subito investito da tale problematica, in special modo dagli amici Avvocati con i quali ho l’onore ed il piacere di collaborare, nonché da altri Colleghi e Medici Legali. Il quesito posto da tutti verte sulla scomparsa del danno esistenziale, in quanto scartato come autonoma categoria di danno dalla sentenza sopra citata, con questo eliminando una parte importantissima nella diagnosi e dunque nella valutazione risarcitoria per quanto patito dal soggetto in causa, ponendo domande intorno alla fattibilità futura di dette vertenze: come si sostengono i diritti del Soggetto?
Personalmente, sono d’accordo con quanto esposto nella Sentenza della Cassazione. Con essa, finalmente si delegittimano quella miriade di procedimenti intentati senza un reale e significativo danno subìto dal Richiedente – la stessa Sentenza cita qualche esempio in proposito -: un danno consequenziale che, pur anche oggettivamente serio, si dimostra irrilevante secondo la coscienza sociale per il livello raggiunto, non può trovare dignità risarcitoria. Rimando alla Sentenza per la lettura degli esempi colà riportati in proposito.
Detto questo, affrontando l’argomento con i mezzi specifici alla mia professione – e soprattutto PER quanto attiene alla stessa, come psicodiagnosta -, dopo attenti esami e riesami di quanto sentenziato dalla Cassazione, credo che si possa sostenere che l’importanza ed il riconoscimento del danno esistenziale non vengono intaccati nel loro valore diagnostico nei casi dove veramente questo si può presentare, come derivato dal più generale danno biologico, quindi apprezzato e suscettibile di ipotesi risarcitorie che a quello si assommano. In maniera la più possibile pragmatica, vi illustro i convincimenti ai quali sono approdato, seguendo alla lettera quanto si evince dalle frasi della Sentenza (ormai chiamerò sempre così la fonte della nostra discussione), con l’ atteggiamento di chi, con modestia, si trova a dover tentare di dare risposta a quesiti esclusivamente ‘psicologico-legali’.

Al punto 2.7 leggiamo:
“ Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutele è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell’ambito dell’art.2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art.32 Cost) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005,specifica definizione normativa (sent. N.15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l’art.2043 c.c. e l’art.32 Cost. (come ritenuto da Corte cost. n.184/1986) , per sottrarla al limite posto dall’art.2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall’origine trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della Corte n.372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt2,29 e 30 Cost.) (sent.n.8827 e n.8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto) Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. N. 25157/2008)
Già in queste righe troviamo definizioni che ci orientano in senso affermativo verso la possibilità di far valere domande di riconoscimento e, quando provato adeguatamente, di considerazione risarcitoria per il danno che possiamo ancora chiamare ‘esistenziale’, come si evince particolarmente dalla ultima parte dei concetti sopra espressi: che danno è, se non esistenziale come inteso nella sua interezza diagnostica, quello conseguente alla violazione della reputazione, dell’immagine, del nome e di tutti gli altri sopra citati? Continuiamo.
In effetti, la Sentenza mira a sconfessare, mi si passi il termine, le richieste di risarcimento basate su un danno presunto che incida sulla salute non come integrità psicofisica, ma come ‘sensazione di benessere’, dove con tale termine possiamo davvero comprendere tutto quanto di negativo possa accadere alla persona , dal fatto più banale all’evento più disastroso. La ‘bibilioteca’ di Foro Salernitano contiene numerosi esempi di cause intentate sulla falsa riga di quanto sopra e, consentitemelo da profano, da psicologo, talvolta strappavano il sorriso, seguito da incredulità.
La Sentenza ancora ci illumina al punto 3.4.2:
. “ In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili, purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Ipotesi che si realizza ,ad esempio, nel caso dello sconvolgimento della vita famiuliare provocato dalla perdita di congiunto (cd. Danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.). In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali,senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psico fisica e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico (comprensivo,secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del cd. ‘danno estetico’ che del cd. ‘danno alla vita di relazione’) , saranno risarcibili purchè siano conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica. …
Troviamo in questi assunti, il riconoscimento di quello che veniva chiamato ‘danno da lutto’, con le conseguenti – quando dimostrate diagnosticamente -, ipotesi di possibilità risarcitorie. Anche qui, la Sentenza non reca cambiamenti di sostanza,in quanto parliamo di lesione di diritti inviolabili della persona. Di più, sempre nel citato punto 3.4.2, troviamo ulteriori descrizioni di danni riconducibili ad un riconoscimento e ad un risarcimento:
“ Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. ‘danno estetico’ che del c.d. ‘danno alla vita di relazione’), saranno risarcibili purchè conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica. Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n.6607/1986) dell’illecito che, cagionando ad una persona coniugata l’impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e direttamente lesivo del diritto dell’altro coniuge a tali rapporti, quale diritto-dovere reciproco,inerente alla persona, strutturante,insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità psicofisica.
La tutela esistenziale appare , dunque, garantita, con il limite invalicabile costituito dalla sostanza della lesione di un diritto costituzionalmente inviolabile.
Ma veniamo ad una parte assai dibattuta in sede sia civile che penale, concernente l’ipotesi di danno alla persona in ambito lavorativo, conseguente ad azioni ripetute di vessazioni, intimidazioni, demansionamenti e quant’altro di rilevante, che ponga il soggetto vittima di tali azioni in una condizione di significativo malessere psicologico e fisico e con lui anche le persone legate da stretta parentela. Il punto 3.8 è perentorio:
“ Queste sezioni unite, con la sentenza n.6572/2006, trattando il tema del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale biologico o esistenziale da demansionamento o dedequalificazione, nell’ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile , provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La pronuncia è stata seguita da altre sentenze (n.4260/2007; n. 5221/2007; n.11278/2007; n. 26561/2007).
Si procede,poi, con il negare ancora che tali decisioni confortino la tesi del danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell’ambito del rapporto di lavoro.
Si ribadisce altresì che :
“Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell’ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art.2087 c.c.). vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione , grazie al’art. 32 Cost., quanto alla tutela dell’integrità fisica, ed agli art. 1,2,4,e 35 Cost. , quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione da’ luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
Bene: e una volta accertata la legittimità del danno esistenziale per un lavoratore, poiché questi ha cambiato – nel modo che risulterà anche dalla diagnosi psicologica su di lui effettuata-, stile di vita, abitudini e quant’altro, con tutto questo procurando danni anche al rapporto coniugale nella figura del coniuge (dove esiste), alle relazioni con i figli (dove esistano), a questo punto tali soggetti legati da parentela stretta con l’individuo colpito, rientrano a ben diritto nella ipotesi di danno conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia, come familiari del soggetto leso nella sua integrità psicofisica (cfr. 3.4.2).
Non è possibile,infatti, non considerare i familiari di un soggetto che ha subìto ‘tensioni occupazionali ‘ – quelle riconosciute -, tali da porlo in una condizione di patologia comportamentale, con lo svilupparsi e l’evolversi di sintomatologie disadattive, procuranti una lesione non solo temporanea ma soprattutto permanente, in un ambito della persona così esaustivo per l’importanza che riveste per il suo benessere complessivo ( e qui intendo proprio tutto: fisico, psichico, relazionale, sessuale…. tutto), non è possibile , senza corrompere la sfera della dignità umana, non affermare e valutare conseguentemente il danno a questi derivato, di natura biologica ( con l’emergere anche in loro di correlati disturbi psicologici, lesivi della loro integrità ) ed anche esistenziale, sempre seguendo quanto affermato al punto 3.4.2 nelle considerazioni riguardanti la famiglia di un soggetto leso nei suoi diritti inviolabili.
In effetti, l’esame particolareggiato della Sentenza ci spinge sempre nella medesima direzione comprensiva: la Cassazione (consentitemi di chiamarla semplicemente così, come ‘risuona’ nella visione di noi non esperti), ribadisce costantemente il tema dei diritti inviolabili, che soli costituiscono oggetto di riconoscimento di danno anche non patrimoniale. Ma ci deve essere anche un ‘quantum’ (3.11) :
La gravità dell’offesa costituisce requisito ulteriore per l’ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro, sent. n.17208/2002; n. 9266/2005,o disciplinare , S.u. n. 16265/2002).
Sempre noi profani – ma comunque assai coinvolti -, ci scervelleremo sulla ‘minima dose’ riconosciuta come danno meritevole di attenzione e risarcimento; ma, comunque, dobbiamo riconoscere la giustezza complessiva delle affermazioni di cui sopra, che sgombrano il campo da richieste di danni che possono essere veramente futili. Nel punto 3.9 vengono riportati alcuni esempi in tal senso.
La Sentenza prosegue ancora toccando altre tematiche assai fondamentali, riguardanti altre aree di possibile interpretazione di danni biologico ed esistenziale (4.1 – 4.8), ribadendo i concetti generali che ha più volte sottolineato (come ho provveduto anche io).
Le varie considerazioni di danni non patrimoniali, in sostanza, devono essere comprese entro la valutazione complessiva di quello definito dal ‘danno biologico’, senza oltrepassare il limite oltre al quale il danno esistenziale non può avere dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale. Personalmente, sono d’accordo in parte con l’aver tradotto praticamente in sentenza quanto previsto dal Codice delle assicurazioni private a proposito della definizione di danno biologico , che comprende anche i danni attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato : ‘per danno biologico s’intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito’. Uno Stato non dovrebbe ragionare come una Compagnia di assicurazioni quando tratta dei Cittadini che lo sostengono.
E il danno esistenziale resiste. Riporto significativi passaggi tratti da “ Il risarcimento del danno non patrimoniale da ritardata conclusione del procedimento amministrativo ex lege 210/1992 resiste anche alla SS.UU “, a cura di uno Studio Legale milanese che ha riferito della sentenza con la quale viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per un soggetto affetto da Talassemia Maior, in un primo momento negato, successivamente – in data 16 Marzo 2009 -, accordato dal Giudice :
“ Come rilevato nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.6572 del 24/03/2006, precipuo rilievo assume rispetto al danno non patrimoniale che nella fattispecie, è costituito dai patimenti fisiopsichici per l’ingiustificato protrarsi dell’attesa di una prestazione dovuta danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il Giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. N.9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento,purchè, secondo le regole di cui all’art.2727 c.c. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano quei fatti da cui si possa coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso,ex art.15 cod.proc.civ. a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
D’altro canto, per quanto riguarda il “tipo” di danno lamentato, non potrebbe essere invocata, per affermarne la irrisarcibilità, la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.26972 dell’11 Novembre 2008, che reagisce alle tendenze moltiplicative delle voci di danno ed in forza della quale la sofferenza per l’ingiustificata lunga attesa,rientrerebbe comunque nel danno morale risarcibile secondo le previsioni dellìart. 2059 c.c.,nell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalle sentenze 8827 ed 8828/2003
Con questo passaggio, termino questa disamina, che spero essere stata pragmatica, da utilizzare per orientarci tutti meglio nelle questioni che possono implicare un dibattito intorno al riconoscimento ed al risarcimento del danno esistenziale, giustamente delimitato e limitato, secondo i migliori intendimenti della Sentenza oggetto della nostra discussione. Spero inoltre che quanto ho scritto possa essere di spunto per ulteriori approfondimenti. Ricordo ancora che ho formulato queste considerazioni perché coinvolto in prima persona: da chi deve essere valutato, se non da noi psicologi o dagli psichiatri (che tutti abbiano la dovuta e necessaria esperienza e capacità psicodiagnostica), il danno esistenziale?

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Giuseppe Castellani