È molto importante, quando ci si trova all’interno di un iter soprattutto in quello legale, essere a conoscenza di ciò che si sta effettuando e qual è l’obiettivo.
La consulenza tecnica di ufficio (C. T. U.) in materia di separazione è un lavoro che si effettua in ben 120 giorni lavorativi in cui i genitori hanno possibilità di poter essere accompagnati da un proprio consulente di parte (C. T. P.).
In questo periodo vengono valutate le competenze genitoriale, le dinamiche tra i genitori e la relazione che vi è tra i genitori ed i figli.
Al termine dei lavori il consulente nominato dal Giudice per effettuare determinato lavoro (C. T. U.)
dovrà stendere una relazione alla quale i consulenti possono rispondere ed il CTU risponderà loro, ma direttamente al Giudice.
La separazione
Una coppia che decide di separarsi e quindi di mettere fine ad un progetto di vita assieme, deve affrontare delle tappe delicate ed a volte tormentose, in special modo se si arriva a questa decisione dopo dei conflitti molto accesi o dei tradimenti.
L’alta conflittualità della coppia rende la tappa della separazione molto più difficile e travagliata in quanto può “annebbiare” la lucidità dei genitori, soprattutto quando bisogna far capire ai figli che la loro vita sarà modificata.
Spesso la conflittualità porta ad entrambe i genitori, dei rancori, molta rabbia, dispetti e tanti altri problemi.
Alcune volte uno dei due non accetta la separazione e cerca di compensare il malessere in modi non sempre positivi, alcune persone cadono in depressione, altre persone ritengono fondamentale rivolgersi ad un legale per essere aiutati.
La consulenza tecnica d’ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, in materia di affidamento e separazione, viene richiesta da una delle parti o disposta dal Magistrato, il quale decide dei “quesiti” che pone al proprio consulente, il suo ausiliario, ovvero un esperto psicologo scelto dall’albo dei C. T. U. del Tribunale (artt. 61 – 64 c. p. c)[1], con una formazione specifica ed aggiornata.
Il quesito, che deve essere chiaro e circostanziato, potrebbe essere il seguente: “Accerti il C. T. U., letti gli atti in causa, esaminati i genitori, la minore o altre figure significative secondo le modalità che riterrà opportune, anche eventualmente con la collaborazione di altro esperto, quali siano:
- le attuali condizioni psicologiche e lo sviluppo della personalità del minore;
- le condizioni, psicologiche, e il profilo di personalità dei genitori, e anche le rispettive capacità genitoriali e di poter rispondere ai bisogni del minore;
- le relazioni, anche nei termini di stili di attaccamento, tra minore e i genitori.”
Il C. T. U. ha una tempistica di 120 giorni, in cui valuterà le personalità dei genitori, il rapporto tra loro ed il rapporto con i figli.
Gli incontri, si svolgono nello studio del consulente e saranno i seguenti: incontri individuali, incontri di coppia, incontri con il figlio, incontri di osservazione tra genitori e figli, colloqui con i familiari, somministrazione dei test (ai genitori ed ai figli), colloqui con il corpo docente della scuola frequentata dai minori, eventuali colloqui con il servizio sociali (laddove sia intervenuto) e visite domiciliari.
Alla fine del lavoro il C. T. U. deve effettuare una relazione che dovrà inviare al consulente di parte. Questi deve avere 15 giorni per rispondere a questo elaborato peritale ed il C. T. U. dovrà rispondere a queste note ma depositando direttamente, il tutto, al Giudice.
Come affrontare la consulenza
È molto importante affrontare la consulenza di ufficio, in maniera tranquilla e serena in modo tale da poter far capire al meglio al consulente del magistrato, il tipo di rapporto che il genitore ha con il proprio figlio.
Tutto ciò può avvenite, solamente, se il genitore è a conoscenza delle tappe di questo lavoro ben articolato, in modo tale che sia consapevole di ciò che si sta effettuando ed esprimersi in maniera chiara.
Non bisogna sentirsi giudicati, in quanto ciò potrebbe generare dello stress e dell’ansia, ma si deve affrontare la consulenza come uno spazio proprio per potersi aprire e far capire che tipo di rapporto si ha con il figlio e quali possono essere le esigenze circa il rapporto con il minore.
Bisogna tenere a mente che questo lavoro ha come un unico scopo il raggiungimento del benessere psicologico del minore, difatti è molto importante capire bene cosa si vuole da questo iter.
Si deve rispettare il concetto di “bigenitorialità”, in quanto il figlio deve avere la stessa possibilità di stare con la madre che con il padre.
L’importanza del consulente di parte
Durante la Consulenza di ufficio, si ha la possibilità di potersi avvalere di un proprio consulente (C. T. P.), anch’egli un professionista formato ed aggiornato, il quale parteciperà a tutti gli incontri peritali.
Il consulente deve essere nominato prima delle operazioni peritali, (artt. 87 e 201 c. p. c)[2].
Il C. T. P. non parteciperà, solamente, agli incontri con i minori, che però saranno videoregistrate ed inviate, per non alterare la tranquillità del minore.
Il ruolo del C. T. P. è quello di collaborare con il Consulente del Giudice, di far riflettere la propria parte circa le criticità che emergono, effettuare delle proposte o delle istanze.
Il genitore deve fidarsi ed affidarsi al proprio consulente di parte, il quale è una figura formata e specializzata nel settore della psicologia giuridica.
Inoltre, l’articolo 225 del Codice di Procedura Penale, il quale attribuisce a ciascuna delle parti la facoltà di nominare il proprio consulente in numero non superiore a quello dei C. T. U.
[1] «Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” [191, 217, 259, 260, 424, 441, 445, 689; c.c. 419]. Le funzioni del consulente tecnico sono invece esplicitate nell’articolo 62 del c.p.c.: “Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [disp. att. 90, 91, 92]»
[2] «Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.»